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20 ago 2007

Lavoro Intermittente



Ecco un altro brillante esempio delle contraddizioni in cui cade il nostro paese. Cerca di favorire il lavoratore e poi crea un lavoro che più flessibile non si può!

Complimenti. Accenno al brano di cui inserisco il link:


"Il contratto di lavoro intermittente (o lavoro a chiamata)*, definito come "il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa", è stato fin dall’inizio tra le più controverse innovazioni introdotte dalla legge 30/2003 e dal decreto lg.vo 276 del 2003. Esso può essere a tempo determinato o indeterminato. Può essere stipulato da qualunque impresa con qualunque lavoratore per determinate tipologie di prestazioni (essenzialmente riferite a lavori definiti come discontinui dalla normativa sull’orario di lavoro) e per il lavoro nel week-end e in periodi predeterminati (ferie estive, vacanze pasquali o natalizie); in ogni caso, indipendentemente dal tipo di prestazione, può sempre essere stipulato con lavoratori di età inferiore ai 25 anni o superiore ai 45 anni. Il contratto di lavoro intermittente può (non "deve") prevedere la corresponsione al lavoratore di un’indennità di disponibilità. Se prevista, questa è legata in particolare ai casi in cui, essendosi il lavoratore impegnato a rispondere positivamente, la chiamata al lavoro non si concretizzi oppure ai casi in cui la chiamata sia prevista nel week-end o in periodi predeterminati (ferie estive, vacanze pasquali o natalizie), configurandosi dunque come una sorta di maggiorazione retributiva (dovuta quando la prestazione davvero si concretizzi).

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