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29 dic 2010

Studi di settore e tasse: le novità del 2011

IL FISCO - LE NUOVE REGOLE

Più oneri su interessi legali e ravvedimento operoso. Imprese: incentivi a produttività e accertamenti rapidi

MILANO - La legge di Stabilità 2011 il nuovo nome della vecchia Finanziaria, approvata dal Parlamento e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 21 dicembre, ed altri provvedimenti di fine anno, contengono varie novità fiscali di cui bisogna tenere conto per il 2011. Ecco le principali, riguardo alle persone fisiche e ai titolari di partita Iva.

Il bonus ambientale
La detrazione del 55% delle spese sostenute per gli interventi di risparmio energetico su edifici, che scadeva a fine anno, è stata prorogata a tutto il 31 dicembre 2011 dalla legge di Stabilità. Per le spese che verranno sostenute nel corso del 2011, tuttavia, la detrazione dovrà essere obbligatoriamente ripartita in 10 anni, invece che in 5 anni come avvenuto finora, senza nessuna riduzione del periodo di tempo a 3 o 5 anni per le persone che hanno almeno 80 o 75 anni come invece avviene per le spese di ristrutturazione edilizia che danno luogo al beneficio del 36%.Per chi ha lavori «energetici» iniziati nel 2010 ma ancora in corso a fine anno e che proseguiranno nel 2011, rimane l'obbligo di presentare un'apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2011.

Su il tasso d'interesse legale 
Dal primo gennaio 2011 sale dall'1% applicabile per gli interessi maturati fino al 31 dicembre 2010 all'1,5% il tasso d'interesse legale previsto dall'art. 1284 del Codice Civile, per effetto di un provvedimento del 7 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre. Il tasso d'interesse legale si applica, tra gli altri, ai ritardati pagamenti di imposte e tributi, inclusi quelli effettuati avvalendosi del ravvedimento operoso.

(Ansa)
(Ansa)
I crediti fiscali dal 2011
Novità non piacevole per i titolari di partita Iva, specie in un momento di crisi che porta spesso a problemi di liquidità. A partire dal primo gennaio 2011 il contribuente non può più compensare con altri tributi in F24 eventuali crediti erariali ad esempio per Iva o per imposte sui redditi, qualora lo stesso contribuente abbia dei debiti per imposte e accessori iscritti a ruolo a titolo definitivo di importo complessivo superiore a 1.500 euro, la cui data di pagamento sia naturalmente scaduta. Il divieto di compensazione opera fino a concorrenza dell'importo dei debiti stessi.
Per i crediti Iva di importo superiore a 10 mila o 15 mila euro rimangono inoltre in vigore i precedenti vincoli alla compensazione con altri tributi o contributi, ossia la preventiva presentazione della dichiarazione Iva annuale separata e, sopra i 15 mila euro, l'ottenimento del «visto di conformità» da un professionista, o dal collegio sindacale se la società ha i sindaci a cui è affidata la revisione legale. Oltre all'obbligo, una volta presentata la dichiarazione annuale Iva separata ed ottenuto il visto di conformità sopra i 15 mila euro, di effettuare la compensazione del credito Iva esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate Fisconline o Entratel. Senza possibilità di utilizzare in compensazione il credito Iva superiore a 10.000 euro attraverso i servizi di home banking e remote banking. 

Lavoro, sgravi sui nuovi accordi 
La legge di Stabilità 2011 proroga per tutto il 2011 la norma, già in vigore dal 2009, che prevede per i premi di produttività ed efficienza corrisposti ai dipendenti l'applicazione di un'imposta forfettaria del 10%, sostitutiva delle ordinarie aliquote Irpef e addizionali.
L'imposta si applica per premi annui non superiori a 6 mila euro lordi, purché i dipendenti abbiano avuto nel 2010 un reddito di lavoro non superiore a 40 mila euro lordi l'anno scorso il limite di reddito era fissato a 35.000 euro lordi.

Ravvedimento operoso più caro
Aumentano le sanzioni per regolarizzare con il «ravvedimento operoso» eventuali omessi o carenti versamenti di imposte, Iva e ritenute a causa di errori o semplicemente di carenza di liquidità. Per le violazioni commesse a partire dal primo febbraio 2011 la sanzione dovuta per sanare entro 30 giorni la violazione commessa sale dall'attuale 2,5% al 3%. Qualora la regolarizzazione dell'omesso o carente versamento avvenga entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione annuale, la penalità da pagare cresce dal precedente 3% al 3,75%. Inoltre, per gli accertamenti emessi dal primo febbraio 2011, sempre la legge di Stabilità aumenta dal precedente 25% un quarto al 33% un terzo l'importo delle sanzioni da applicare in caso di definizione della controversia mediante «accertamento con adesione».

Nuovi studi settore 
Per tenere conto della persistente situazione di crisi economica, per quest'anno, così come già avvenuto nel 2010 per i redditi 2009, è prevista la possibilità per il ministero dell'Economia di rivedere, entro il 31 marzo 2011, il contenuto e gli importi degli studi di settore applicabili per il 2010.

Riscossione più rapida per gli accertamenti
A partire dal primo luglio 2011 l'avviso di accertamento non sarà più seguito dalla cartella di pagamento cioè non ci sarà più l'iscrizione a ruolo, ma sarà un titolo immediatamente esecutivo, in quanto conterrà l'intimazione al pagamento delle maggiori imposte accertate, degli interessi e delle relative sanzioni entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento. Se il contribuente ricorre alla Commissione Tributaria Provinciale dovrà comunque provvedere al pagamento a titolo provvisorio del 50% delle maggiori imposte accertate e relativi interessi entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, senza attendere la successiva cartella di pagamento che poteva arrivare anche dopo svariati mesi. 

Comunicazione telematica dei dati di clienti e fornitori 

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre è stata data attuazione alla norma del D.L. 78/2010 manovra estiva 2010 che ha introdotto l'obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle operazioni rilevanti ai fini Iva partita Iva o codice fiscale della controparte e importo del corrispettivo. Si tratta di una norma che, pur con comprensibili ragioni di contrasto all'evasione fiscale, introduce un nuovo adempimento burocratico piuttosto oneroso per tutti i titolari di partita Iva società, imprese e professionisti.
Per l'anno 2010, la comunicazione va effettuata entro il 31 ottobre 2011 e riguarda le operazioni di valore unitario pari o superiore a 25 mila euro, oltre ad Iva, e solo se per l'operazione vi era obbligo di emissione della fattura, con esclusione quindi delle operazioni nei confronti di privati consumatori anche se è stata emessa la fattura. A partire dalle operazioni effettuate dal 2011, che andranno comunicate all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2012, l'obbligo di comunicazione riguarderà tutte le operazioni di importo unitario non inferiore ad Euro 3.000, oltre ad Iva. Per le operazioni nei confronti di clienti privati consumatori l'obbligo decorre solo dalle operazioni compiute dal primo maggio 2011 ed il valore minimo comprensivo dell'Iva è di euro 3.600.

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